Una recente attività ispettiva in materia di fitti in nero ha permesso di rilevare che la proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare affittava “in nero” numerose abitazioni/locali commerciali di proprietà. Diciannove dei trentatrè immobili di cui la donna (di Firenze) è risultata proprietaria (Firenze 23, Livorno 4, Alessandria 3, Roma 3), sono risultati in affitto, senza un contratto di locazione o, in casi sporadici, con contratti irregolari (stipulati ma non registrati o, in pochi casi, registrati con importi molto inferiori al reale corrisposto), a cittadini italiani e stranieri (cinesi, indiani, filippini). Differenti sono risultate le tipologie degli appartamenti affittati: appartamenti popolari, case signorili, garage, fondi commerciali.
I canoni di locazioni, a seconda della tipologia dell’immobile, variavano da € 500/600, sino a € 1.700 per quelli più signorili. In questo modo la donna dal 2006 al 2009 ha omesso di dichiarare redditi di fabbricato per oltre € 175.000 nonché di versare imposte di registro pari ad € 4.567.
Al riguardo si segnala che le recenti novità tributaria in tema di locazioni immobiliari, entrate in vigore lo scorso 7 aprile con il D.lgs. 23/2011, hanno introdotto varie misure per favorire l’emersione degli affitti “in nero”. Oltre alla previsione del regime di favore. previsto dalla cd cedolare secca, sono state inasprite le sanzioni pecuniarie in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione (raddoppio delle sanzioni amministrative; in questo caso dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta rispetto a quella indicata in dichiarazione).
Il decreto ha previsto, altresì, che in caso di omessa registrazione di un contratto di affitto (e il conseguente pagamento del canone di locazione “in nero”) il locatario può procedere alla registrazione del contratto con canone pari solo al triplo della rendita catastale per quattro anni. Il proprietario dell’immobile, quindi, oltre alle sanzioni pecuniarie è colpito dal mancato introito connesso all’impossibilità di affittare l’immobile a prezzo di mercato.
Oltre a questo inasprimento sanzionatorio, continua ad applicarsi la presunzione (salvo documentata prova contraria) dell’esistenza del rapporto di locazione per i quattro periodi di imposta antecedente a quello in corso.
L’anziana signora rappresenta in questo senso uno dei primi emblematici casi a cui si applica la nuova e severa normativa, infatti, oltre a pagare maggiori sanzioni amministrative, subirà una perdita connessa al minore introito dei canoni di affitto nei 4 anni successivi che è stata stimata in una cifra pari a oltre € 450.000.