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Con istanza di sospensione cautelare

Ricorso di Italia Nostra al CS Fiorentina: le motivazioni dell'Associazione

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Italia Nostra, come anticipato oggi dal Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, ha presentato un ricorso straordinario (con istanza di sospensione cautelare) al Presidente della Repubblica, per richiedere l'annullamento del procedimenti che consentono alla Fiorentina di realizzare il nuovo centro sportivo.

L'area prevede la realizzazione di 10 campi da calcio (di cui due con tribune per il pubblico) ed edifici di nuova costruzione per 22.000 metri quadrati che accoglieranno palestre, piscine, centro medico, uffici, ristorante, sala conferenze, foresteria (circa 100 camere).

 

Il ricorso è motivato in un documento di 26 pagine, nelle quali Italia Nostra chiede l'annullamento dei provvedimenti che hanno portato all'approvazione della variante urbanistica da parte del comune alle porte di Firenze del terreno “avente esclusiva destinazione agricola anche sotto ogni possibile profilo (urbanistico e funzionale)”. Comune di Bagno a Ripoli, Regione Toscana, Amministrazione statale dei beni culturali (Sovrintendenza) Città metropolitana di Firenze e ACF Fiorentina sono i soggetti contro i quali Italia Nostra, il 4 marzo scorso, ha presentato ricorso al Capo dello Stato per scongiurare il “danno grave e irreparabile conseguente all'impegno irreversibile di ben 23 ettari di terreno agricolo per destinarli ad un impianto di natura esclusivamente privata, ed in parte anche di natura imprenditoriale”.

 

Nelle motivazioni (illustrate dettagliatamente in 4 capitoli e che successivamente riportiamo integralmente) si contestano gli effetti ambientali negativi “permanenti ed irreversibili” e non compensati, “dalla eliminazione dal patrimonio territoriale comunale di oltre 23 ha di terreno agricolo”, che non consente di giustificare una destinazione a servizi privati. Secondo i ricorrenti i procedimenti della variante anticipano un piano strutturale di contenuto incerto, con provvedimenti che rilevano “Eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria, perplessa e tardiva”.

Altro punto cardine del ricorso è la “Omissione della valutazione di ogni possibile pubblico interesse alla realizzazione del centro sportivo”.

Nel terzo motivo si evidenzia la “Violazione della legge, delle finalità e dei principi posti alla base dell'articolo 3 della legge regionale n. 65/2014” (disposizioni in materia di governo del territorio) ed “eccesso di potere” per “omessa indicazione di casi che consentono il superamento dei limiti al consumo del suolo” e “dei principi ispirati a pubblico interesse”. Per l'Associazione “non esistono seri motivi ambientali e paesaggistici che possono essere spesi per giustificare un intervento edilizio di questa intensità”.

Quarto ed ultimo motivo illustrato la violazione delle regole dirette a garantire l'imparzialità della conferenza dei servizi (ovvero l'insieme di enti ed istituzioni coinvolti in una trasformazione urbanistica che devono giudicare il progetto, fare osservazioni ed emmettere prescrizioni).

 

Donato Mongatti

 

 

Di seguito i quattro motivi del ricorso

 

 

Primo motivo

Eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria,

perplessa e tardiva tale da rendere i provvedimenti sopraindicati

meritevoli di annullamento da parte del Capo Dello Stato. -Inoltreviolazione

dell’art. 12 dalla legge regionale n. 65/2014 -anticipazione

illegittima del procedimento rispetto ai tempi ed alle fasi del provvedimento

conclusivo e rispetto alle fasi tipiche del procedimento

di variante urbanistica

- violazione dell’articolo tre bis legge n. 241/1990 - omissione sufficiente

di motivazione e di valutazione di tutti gli effetti anche di natura sociale

della variante, insufficiente indeterminazione del tempo, dei contenuti e

dei motivi della anticipazione della disciplina urbanistica oggetto di

variante

Preliminarmente l’Associazione ricorrente eccepisce il difetto

assoluto di motivazione effettiva (e non solo apparente) di questa nuova

disciplina del territorio, la quale non fornisce alcuna motivazione relativa alla

inesistenza di funzioni di utilità pubblica o di interesse, alternative rispetto al

centro sportivo prospettato come unica motivazione della scelta urbanistica,

ciò nonostante che la motivazione debba fornire elementi sufficienti anche di

natura critica degli effetti del provvedimento amministrativo, in modo da

escludere la necessità di una integrazione postuma della motivazione, e tanto

meno effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o scritti

difensivi, in quanto, seppure si trattasse, in ipotesi di attività vincolata, la

giustificazione del provvedimento deve risultare dagli atti di questo a garanzia

della legalità dell’azione amministrativa. Diversamente, nel caso di

prospettazioni alternative, perplesse o equivalenti, meramente assertive,

si ha eccesso di potere per insufficienza della motivazione, come è accaduto

nel caso di specie e come risulta dalla analisi dei provvedimenti impugnati.

Pertanto l’onere della motivazione può dirsi effettivamente soddisfatto

quando il provvedimento indichi contestualmente gli interessi ai quali il

soddisfacimento è finalizzato, sempre contestualmente a tali interessi

corrispondono quelli previsti dalla motivazione, e nel contempo la valutazione

di eventuali interessi pubblici contrapposti al provvedimento ed anche questo

contestualmente alla sostenibilità ambientale degli effetti del mutamento di

destinazione del terreno agricolo, alla sua sottrazione alla originaria

destinazione e da parte del pubblico regolatore della programmazione

urbanistica (al quale spettava di arbitrare tra diverse categorie di soggetti in

potenziale conflitto con l’interesse del proprietario alla utilizzazione dei suoi

propri beni da un lato, che l’interesse della squadra di calcio al

soddisfacimento delle propria finalità statutarie, ma anche l’interesse alla

tutela dei valori ambientali dell’area per evitare conseguenze pregiudizievoli

per effetto della distruzione di suolo agricolo quale bene pubblico

rappresentato dal patrimonio territoriale (art. 3 della legge regionale citata),

alla cui conservazione ogni cittadino può vantare una sorta di diritto

soggettivo, fermi quelli pretensivi) all’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi. La

violazione di questo diritto può quindi essere fonte di responsabilità anche

patrimoniale dell’ente pubblico che l’avesse consentita. Dunque, nel nostro caso,

tale onere di motivazione non può dirsi soddisfatto come risulta dalla

allegata relazione tecnica. I provvedimenti impugnati infatti non si sono posti,

anche incidentalmente, il problema degli effetti ambientali negativi,

permanenti ed irreversibili, e certamente non compensati da alcun

provvedimento, della eliminazione dal patrimonio territoriale comunale di oltre

22 ha di terreno agricolo, e questo se si considera la natura settoriale parziale

degli accertamenti delle indagini e la mancanza negli atti della variante di

valutazione della zona direttamente interessata una congrua e adeguata

valutazione di distruzione di quasi 23 ha di patrimonio territoriale quale fattore

ambientale appartenente alla intera comunità di Bagno Ripoli.

Infatti occorre adattare al caso il principio generale sull’onere della

motivazione dei provvedimenti amministrativi discendente dall’articolo 21

nonies della legge numero 241/990 (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I,

24/06/2019 n. 1239), alle forme e al concreto contenuto precettivo dei diversi

provvedimenti e ciò nel senso che “L'integrazione in sede giudiziale della

motivazione dell'atto amministrativo (anche ammesso che nel caso de quo

sia stata tentata) vale soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento

(nella misura in cui i documenti dell'istruttoria possono offrire elementi

sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della

determinazione in danno dei valori ambientali e quali si è detto e assunta)

oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida

(art. 21- nonies, comma 2, l. n. 241 del 1990) ed in assenza di qualunque

interesse pubblico atto a giustificare la drastica riduzione del patrimonio

territoriale. Pertanto, la motivazione non contestuale rende inammissibile

un'integrazione postuma di questa, se dovesse essere effettuata in sede di

giudizio, mediante atti processuali, o scritti difensivi. Infatti, il contenuto

insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività

vincolata, rappresenta un presidio di legalità sostanziale insostituibile. Il che

vuol dire che la motivazione non deve necessariamente al provvedimento,

ma indi deve indicare i collegamenti logici tra parte espositiva e ragioni del

provvedimento”.

Ora, tale correlazione non emerge tra le varianti disposte con la

deliberazione numero n. 101/2020 (varianti del piano strutturale, del

regolamento edilizio e del piano operativo, e pertanto emerge anche un

evidente profilo di violazione dell’articolo 3) della legge regionale numero

65/2014, che nella sua articolata formulazione, non risulta essere stato

rispettato in quanto la destinazione dell’area di terreno, oggetto di questo

ricorso, non consente una giustificazione della presenza di interessi volti alla

pubblica sottrazione di così vasta area di terreno, per destinarla ad azioni e

servizi privati, ciò in assenza di altri interessi pubblici di maggiore grado (per

esempio si vedano le eccezioni di cui all’articolo 3) comma 4) e seguenti,

della legge n. 65/2014) rappresentati dalla possibile priorità di interessi

pubblici, pur attribuendo la corretta rilevanza ai valori ambientali.

Gli strumenti urbanistici attuativi delle scelte di maggior rilievo sono

rappresentati, nell’ordine, dalla deliberazione n. 129/2018 seguita poi dalla

deliberazione n. 101/2020 che ha esplicitamente qualificato la previsione del

centro sportivo quale cardine della programmazione della zona.

Pertanto, l’inserimento del centro sportivo negli strumenti Urbanistici del

Comune è avvenuto con deliberazione n. 99 del 28 ottobre 2019; questo

nonostante che il piano strutturale e il regolamento urbanistico del 4 giugno

2015 avessero previsto l’efficacia del nuovo piano strutturale, che potevano

essere solo motivatamente disattesi a partire dal 4 giugno 2015.

In tal modo l’efficacia della nuova programmazione urbanistica è

stata disposta a decorrere dalla entrata in vigore della deliberazione n. 101

del 26 ottobre 2020, la quale ha approvato la variante di realizzazione del

centro sportivo quale dichiarata anticipazione di una nuova

pianificazione e quale effetto di un procedimento urbanistico parallelo”,

vale a dire; che anche sotto questo aspetto il procedimento per

l’approvazione di variante, si rivela illegittimo anche per violazione dell’art. 12

della legge regionale n. 65/2014, il quale non consente alcuna anticipazione

rispetto alla ordinaria successione degli atti del procedimento previsto dall’art.12.

E questo nell’atto di un concorso non ordinato di provvedimenti

aventi lo stesso contenuto di programmazione urbanistica.

Bisogna anche considerare che il procedimento di formazione degli

strumenti urbanistici, così come ogni procedimento relativo in tema di

disciplina urbanistica è regolato dalla legge e pertanto deve rispettare il

principio della tipicità degli atti e delle fasi procedimentali che lo compongono,

della loro successione o integrazione fino al provvedimento finale considerati

dalle diverse competenze dei partecipanti al procedimento, in tal modo

risultandone arricchito il contenuto per effetto del concorso delle diverse

partecipazioni obbligatorie, senza che possa essere considerata ammissibile

e conforme alle regole del giusto procedimento l’anticipazione di una fase

procedimentale rispetto ad altre, pure ammessa dalla deliberazione n.

101/2020. Ora il caso de quo, la deliberazione n. 101/2020 parla di procedere

ad una specifica variante degli strumenti urbanistici vigenti in anticipazione

alla nuova pianificazione, ed è evidente che non rileva se ha onere di

fornire una motivazione della alterazione delle fasi del procedimento, il

procedimento è regolato dalla legge (nel caso art. 12 della citata legge

regionale Toscana n. 65/2014) alla quale si deve conformare, ed un onere

della motivazionale non può essere surrogato dal richiamo agli atti del

procedimento o ad allegati, perché la legge non può porre a carico del

destinatario onere di una attività interpretativa che non gli compete e

quindi di un’anticipazione del piano strutturale di contenuto incerto.

Bisogna anche osservare che il dichiarato riferimento al parallelismo del

procedimento di variante, presente in diversi punti della deliberazione n.

101/2020 senza che se ne comprenda il significato e salvo il progredire

contestuale di due procedimenti ammesso che questi siano distinguibili, ha

determinato la possibile influenza reciproca e scambio continuato del

contenuto di atti che, anche se tipici, si sarebbero influenzati reciprocamente

in difetto delle disposizioni della legge regionale: dunque anche questo

ipotetico parallelismo non può essere ammesso in quanto l’art. 12 della legge

regionale numero 65/2014 assenza di motivazione non corrisponderà certo al

provvedimento oggetto di anticipazione, il cui contenuto resta quindi

indeterminato e non consentendo di affermare che l’anticipazione di certa

disciplina urbanistica e della successione dei diversi atti del procedimento dei

quali è necessario distinguere il contenuto anticipatorio da quello meramente

confirmatorio della deliberazione, considerato che il procedimento

amministrativo è un atto complesso ineguale secondo i principi che rispettano

la natura del procedimento di programmazione urbanistica da parte di quello

che è stato definito, dal Comune stesso, “procedimento urbanistico parallelo”,

concetto ed espressione della quale non si precisa il significato in dottrina, o

giurisprudenza. Pertanto, Bagno a Ripoli sotto questo profilo terminologico e

paradossalmente si potrebbe vantare di una posizione di avanguardia, ma

senza particolare alcun beneficio per i destinatari.

Infatti parrebbe che i procedimenti di programmazione urbanistica

paralleli” si possono così definire quanto caratterizzati dalla coesistenza di

due distinti procedimenti, ognuno dei quali diretto allo stesso risultato (quindi

nel caso nostro all’approvazione della variante per la realizzazione del centro

sportivo); tuttavia, come si è detto, si tratta di espressione estranea al

corrente lessico amministrativo ed urbanistico che consente di ipotizzare che

il Comune abbia dato luogo a due distinti procedimenti, entrambi diretti allo

stesso scopo e quindi all’approvazione di atti di pianificazione coincidenti ma

non si sa quanto coordinati a partire dal piano strutturale, previsti dalla

deliberazione n. 101/2020, tutti finalizzati alla realizzazione del centro

sportivo, tuttavia con attribuzione di specifiche direttrici quanto ai contenuti,

considerato il valore preminente della localizzazione e consistenza del centro,

e quindi preminente sulle altre scelte di progetto di programmazione

urbanistica, così istituendo una sorta di gerarchia tra disposizioni urbanistiche

provenienti dalla stessa fonte e senza alcuna distinzione in violazione dei

principi del giusto procedimento amministrativo, le cui scelte non possono

concludersi con un doppio possibile provvedimento, altrimenti è il risultato del

mancato rispetto dei principi dell’art. 21 octies comma 2 seconda parte,

legge n. 241/1990 e che richiede una valutazione unitaria degli atti del

procedimento.

Quindi occorre considerare che il procedimento di formazione delle

scelte urbanistiche non può ignorare una partecipazione effettiva e non

"meramente formale da realizzarsi con lo coinvolgimento sociale di tutti gli

abitanti della zona interessati”, di fatto quali destinatari della nuova disciplina

di questa, è indispensabile, tale da garantire massimo coinvolgimento sociale

e rappresentare il momento più rilevante della trasparenza dell'azione

amministrativa, in specie quando la nuova disciplina possa rappresentare uno

strumento di trasparenza amministrativa nell’ambito del "giusto

procedimento", e che è possibile ottenere anche a prescindere dal rimedio

giurisdizionale; esercitato dei ricorrenti (Conferma TAR Lombardia, Milano,

sez. II, nn. 2368, 2369, 2370 del 2015, Consiglio di Stato, sez. IV,

30/01/2020, n. 751).

 

 

°°°°

Secondo motivo

Omissione della valutazione di ogni possibile pubblico interesse alla

realizzazione del centro sportivo – incompatibile, violazione degli artt.

11-12 legge regionale n. 65/2014 In proposito si osserva che secondo

i principi affermati dalla corrente

giurisprudenza è tutt’altro che insindacabile la violazione dei principi del

giusto procedimento amministrativo e l’eccesso di potere anche sotto il profilo

dell’omissione di interesse pubblico contrario alle scelte urbanistiche di

pubblici e privati coinvolti, di incompletezza dell’istruttoria, si dà luogo alla

indeterminatezza dei contenuti degli atti conclusivi del procedimento che

avrebbero richiesto il rispetto degli artt. 11,12 della legge regionale Toscana

numero 65/2014.

Infatti “La partecipazione al procedimento di pianificazione non

esaurisce tutti gli aspetti sui quali si può esplicare il contraddittorio. Infatti,

anche quando la destinazione urbanistica dell'area sia già definita, l'esercizio

dei poteri autoritativi si manifesta anche nelle scelte di dettaglio sul concreto

utilizzo delle aree. Tali determinazioni non possono essere considerate come

meramente attuative o esecutive della pregressa pianificazione ma anzi

presentano ambiti discrezionali non marginali, anche per quanto riguarda

l'incidenza nella sfera giuridica contrapposta dei soggetti avvantaggiati o di

quelli sacrificati dall'azione amministrativa. In tale contesto, il procedimento

costituisce la sede di acquisizione di tutti gli apporti, collaborativi o difensivi,

utili per garantire una compiuta ponderazione e valutazione di tutti gli

interessi, pubblici e privati, coinvolti, ivi compresi quelli del proprietario espropriando,

il quale ha quindi titolo ad essere informato prima che siano

assunte definitive decisioni comportanti lo spossessamento del bene“ (T.A.R.

Campania Napoli, sez. V, 15/05/2003, n. 5801 ed anche Cons. St., ad. plen.,

15 settembre 1999 n. 14).

Così analizzando, gli effetti decisionali dei provvedimenti impugnati e in

particolare della deliberazione n. 99/2019, si potrà constatare in primo luogo

che la deliberazione ha avviato il procedimento per l’inserimento della

previsione del nuovo Centro sportivo quale specifica variante del piano

strutturale, oggetto di specifico procedimento urbanistico “parallelo”, e di non

meglio precisata anticipazione, si ignora se coerente o meno con la

pianificazione generale alla quale la previsione del centro sportivo deve

rimanere incardinata e quindi subordinata; in tal modo attribuendo alle

deliberazioni, prima indicate, il contenuto di nuova pianificazione-cardine

territoriale con previsioni gerarchicamente sovraordinate, in tal modo

realizzando un principio di gerarchia tra strumenti urbanistici, del tutto ignoto

alla legge accentuando la atipicità del procedimento. Tuttavia tale modo di

procedere non può essere considerato accettabile in quanto, di fatto,

introduttivo del procedimento di variante mediante profili di elementi di

improprietà di linguaggio (l’incardinamento del centro sportivo nella

disciplina urbanistica del Comune, non si sa per quanto tempo ed a quali

condizioni), non previsto dalla legge e che rimane in condizione di assoluta

indeterminatezza quanto agli effetti infatti né il c.d. “incardinamento” si

possa manifestare come ponte di maggiore rigidità delle previsioni delle

prese urbanistiche anche rispetto alla ordinaria disciplina future

ulteriori varianti a servizi pubblici. Giova anche sottolineare che la

giurisprudenza ammette e richiama in proposito le considerazioni già svolte in

tema di sindacabilità giurisdizionale anche merito giurisdizionale di talune

scelte urbanistiche, in particolare quando siano coinvolti valori

ambientali in quanto, per esempio, “hanno subito nel tempo una significativa

evoluzione, in linea con i principi costituzionali e comunitari del "giusto

processo" - inscindibile dalla effettività della tutela - e del "giusto

procedimento amministrativo", che vede la pubblica autorità chiamata a

rendere conto in modo sempre più incisivo - e con accresciute modalità di

partecipazione e di verifica dei diretti interessati - della razionalità delle

proprie determinazioni; con la conseguenza che le limitazioni del sindacato

giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali all'esatta rappresentazione

dei fatti ed alla congruità dell'iter logico, seguito dall'Autorità emanante il

provvedimento, debbono ormai ritenersi superati dai parametri di attendibilità

della valutazione, che sia frutto di discrezionalità tecnica, e di non arbitrarietà

della scelta, ove sia stata esercitata una discrezionalità amministrativa;

pertanto, sotto il primo profilo, è ormai pacificamente censurabile la

valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità,

quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero

orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina. Le scelte

effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono

sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da abnormi

illogicità; né la destinazione delle singole aree richiede apposita motivazione,

oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnicodiscrezionale

seguiti nell'impostazione del piano stesso (T.A.R. Umbria

Perugia, sez. I, 12/08/2020, n. 370 (sopra citata).

 

 

Terzo motivo

Violazione di legge, delle finalità e dei principi posti a base dell’articolo

3) della legge regionale n. 65/2014 - e conseguente eccesso di potere

per omessa indicazione di casi che consentono il superamento dei limiti

al consumo del suolo, di cui all’articolo 3) sopracitato e dei principi

ispirati a pubblico interesse (statuto del territorio) da questo affermati -

ed ammessi dalla cultura urbanistica corrente ed accettata per quanto

riguarda la regione Toscana relativa al principio del contenimento del

consumo del territorio, quale patrimonio territoriale che anche le

pubbliche amministrazioni devono rispettare, e individua le diverse

eccezioni, ammesse in quanto corrispondenti. Dall’analisi di tale articolo

si deduce che tali principi sono stati del tutto

disattesi; a cominciare dal riconoscimento del giusto valore dall’espresso e

formale riconoscimento normativo concetto di “patrimonio territoriale” inteso

come bene patrimoniale di interesse di appartenenza e di interesse pubblico

(art. 3 tre, comma 1/5) e poi dal fondamentale articolo 4) che fissa il principio

del divieto, senza eccezioni, di forme di consumo del territorio irreversibile,

la cui conservazione è interesse dell'intero corpo sociale.

Fondamentale poi agli effetti della tutela del patrimonio territoriale art. 4)

comma 4) della più volte citata legge regionale che agli effetti delle

trasformazioni territoriali individua il territorio ove queste sono previste,

questo attraverso un eventuale procedimento di copianificazione anche se

non si sa se attuato nel caso di specie. Ciò se si considera l’interesse

pubblico alla conservazione del patrimonio territoriale 3 tre, comma 1/5) per

la quale è fondamentale il rispetto del principio del divieto, senza eccezioni,

di consumi irreversibili e qui certamente non di utilizzazione edilizia.

Egualmente essenziale è il rispetto dell’articolo 4 quarto 4 legge numero

65/2014 ed inoltre commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, della citata legge 65/2014, il

cui rispetto concorre a qualificare il paesaggio e gli insediamenti di valore

storico ed artistico in continuità ambientale con le aree rurali di centri urbani

(cfr. legge cit.); e l’articolo che consente la trasformazione del territorio non

edificato solo a fini insediativi infrastrutturali e nell’ambito del territorio

urbanizzato.

Bisogna anche dire per che l’area in questione, per la sua

estensione, il suo stato di conservazione e la sua destinazione agricola

originaria e tradizionale, rispetto al centro abitato, in senso lato, è consentita

l’attribuzione della qualifica di invariante strutturale del paesaggio urbano (cfr.

verbale della conferenza dei servizi pagina 5), per la quale la destinazione a

servizi quale quello del centro sportivo nell’ambito di un’attività

imprenditoriale, appare manifestamente insostenibile. A tal proposito è

sufficiente considerare che il piano attuativo dell’intervento edilizio in

questione (articolo 6) consente diritti edificatori SUL per ben mq 22.000.

(Articolo 44 NTA, di cui 20.000 di nuova edificazione). Sono anche

ammesse destinazioni commerciali (articolo 16) delle NTA.

In conclusione, sul punto sono dunque giustificate le perplessità esposte nella

relazione citata, sub 8).

Né possono considerarsi sufficienti taluni aspetti della motivazione

dell’intera operazione (pagine cinque seguenti della relazione illustrativa del

piano attuativo), che si riferiscono al “degrado locale del paesaggio”

(condizione non avvertita da alcun osservatore), “scelte di pianificazione

attuativa” ancora pagina cinque citata della relazione citata (per la verità non

particolarmente caratterizzanti) per la superficie coperta dalle costruzioni,

(riqualificazione dell’area sotto il profilo percettivo? “sempre pagina cinque) e

come se il paesaggio caratterizzato dalla copertura con costruzioni di oltre

22.000 m² fosse più gradevole di quello precedente caratterizzato dalla sua

tradizionale superficie di aree agricole-campestri. Dunque, non esistono seri

motivi ambientali e paesaggistici che possano essere spesi per giustificare un

intervento edilizio di questa intensità, di queste proporzioni, di questa natura

e di questi effetti.

 

 

Quarto motivo

violazione del decreto del consiglio regionale numero 37 del 27

marzo 2015-errata conduzione della conferenza dei servizi ai sensi

dell’articolo 23 della disciplina del PIT-violazione dei principi che

regolano la costituzione, realizzazione, organizzazione, il

funzionamento degli organi collegiali della pubblica

amministrazione nel rispetto di regole dirette a garantirne

l’indipendenza e l’imparzialità.

Occorre precisare che il momento centrale del procedimento di

approvazione della variante è stato costituito dalla conferenza dei

servizi, che si è svolta presso la direzione urbanistica e politiche

abitative della Regione Toscana nelle date 20 luglio 2020 e segg.,

seguita da provvedimento di VAS il 20 luglio 2020 e dal rapporto

istruttorio. Tuttavia, i ricorrenti osservano che la valutazione delle

indagini svolte in quella sede hanno evitato di affrontare in proprio la

questione costituita da consumi irreversibili (più propriamente, sperperi

del territorio: cfr. verbale conferenza dei servizi, pagine 1-11 e 18) a

detrimento del patrimonio territoriale (pagina 18 del verbale della

conferenza dei servizi). E nemmeno si può prescindere da altro tipo di

valutazioni e giudizi relativi alle prassi ed ai comportamenti dell’organo

collegiale al quale era affidato il giudizio sul piano operativo del quale si

tratta, con particolare riferimento a comportamenti diretti a garantire

l’indipendenza e l’imparzialità degli organi competenti.

Pertanto, nella seconda seduta del 30 settembre 2020 è ammessa

inizialmente la presenza del progettista ma correttamente lo si invita ad

assentarsi durante la prosecuzione di questa; lo stesso non si può

certamente dire, per esempio, se nell’incontro del 24 luglio 2020

abbiano partecipato i rappresentanti della committenza ed i progettisti.

Tanto si dice non soltanto a beneficio della imparzialità della

partecipazione alla discussione dei partecipanti all’incontro, anche per

ovvi motivi di riservatezza relativa ai lavori della conferenza dei servizi,

la quale non solo deve essere assolutamente imparziale rispetto alle

opinioni dei diversi partecipanti, ma tale deve anche apparire

(come la moglie di Cesare), e ciò in quanto la conoscenza delle idee e

motivazioni degli altri partecipanti può pregiudicare una corretta

formazione della volontà dell’organo collegiale (verbale della

conferenza dei servizi, pagina 18).

Vi sarebbe anche da dire della funzione, sul piano decisionale,

dei c.d. tavoli o tavoli tecnici ai quali nessuno dei partecipanti alla

conferenza può legittimamente conferire deleghe a deliberare o anche

soltanto a valutare i dati dell’istruttoria e in ultimo e quanto alle c.d.

“compensazioni” in quanto il corretto modo di gestione di tali scelte

(verbale, pagina 15) e di interventi che dovrebbero riparare a eventuali

pregiudizi ambientali di altre opere e scelte urbanistiche, in quanto il

corretto modo di gestione di tali scelte viste nell’escludere, in via

primaria (in alternativa), scelte pregiudizievoli per i valori ambientali e

prima di tutto il patrimonio territoriale, e non di ripararvi tardivamente

non sempre opportunamente ponendo in essere comportamenti e

scelte meno dannosi di quelle proposte in via primaria (cioè la scelta del

male minore dunque). Dunque, di opere compensative si può parlare

quando si realizza una autostrada o opere di simile entità.

 

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