Massimo Manetti, dottore tributarista e titolare dello Studio Manetti Consulting, e nostro collaboratore della rubrica L'Esperto Risponde, ha risposto alle nostre domande, sulla situazione economica italiana alla fine di un anno devastante a cause della Pandemia.
Dottor Manetti, finisce un anno impossibile per tutti. Difficilissimo per il nostro Paese a causa del coronavirus. Un dramma sanitario che si è però abbattuto su ogni categoria professionale. Le aziende risentono di una crisi senza precedenti, e se molte si avviano a chiudere, altre devono fare i conti con un bilancio in perdita.
Cosa si può fare?
Cerchiamo di comprendere l’effetto delle nuove disposizioni di legge, per aiutare l’imprese Italiane colpite dalla Pandemia covid 19.
Fino ad oggi, per l’approvazione del bilancio e delle eventuali perdite si procedeva nel seguente modo.
Una volta che l’assemblea optava per il rinvio delle perdite a nuovo, cioè all’esercizio successivo, e se entro questo termine le perdite non erano diminuite a meno di un terzo, la riduzione del capitale diventava obbligatoria.
I provvedimenti che possono essere presi al termine dell’esercizio successivo sono gli stessi adottabili in sede di prima assemblea ad eccezione, com’è evidente, di un ulteriore rinvio delle perdite a nuovo, ovviamente non più consentito. Nessuna riduzione dovrà essere obbligatoriamente deliberata se le perdite, nel frattempo, si siano ridotte a meno di un terzo.
Riduzioni di capitale?
La deliberazione relativa alla riduzione del capitale sociale deve essere approvata dall’assemblea ordinaria, proprio perché, vertendosi in un caso di riduzione obbligatoria, è stato così previsto un abbassamento del quorum onde facilitare l’assunzione della relativa deliberazione. Poiché si tratta di un’ipotesi eccezionale, eventuali altre deliberazioni che dovessero riguardare modificazioni dello statuto, prese contestualmente alla riduzione del capitale, dovranno essere sempre adottate dall’assemblea straordinaria, così, come, parimenti, qualsiasi altra ipotesi di riduzione obbligatoria.
Il capitale deve essere ridotto in proporzione delle perdite accertate, intendendosi, con tale espressione, che la riduzione non può essere parziale (in modo da ridurre la perdita al di sotto del terzo), ma deve essere coperta integralmente (Cass., sent. n. 23269 del 17 novembre 2005).
Massimo Manetti
Quindi che scenari si prospettano con il Ddl Bilancio 2021?
Rispetto alla precedente versione, viene meglio individuato il periodo di applicazione della normativa, che ha efficacia non dalla data di entrata in vigore del Decreto “Liquidità”, ossia 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ma per le perdite d’esercizio emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Inoltre, per lo stesso periodo, e non dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Con le modifiche in esame si specifica che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
Ma lei cosa ne pensa?
Senza un intervento normativo di tale portata è fuori dubbio che le società si sarebbero trovate in situazioni tali da “minare” la continuità aziendale, con conseguente messa in liquidazione nel 2021, a meno che non si provveda al ripianamento della perdita.
Tuttavia, sussistono dubbi in merito all’applicazione della normativa in esame.
Lei cosa consiglia?
Nei fatti le disposizioni attengono alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, qualora la perdita abbia intaccato il capitale sociale per oltre il terzo, tutte le decisioni vengono rinviate alla chiusura del quinto esercizio successivo. La società, in ogni caso, si potrebbe trovare già con perdite (per es. 2019) che hanno “inciso” sul capitale per più di un terzo. Si è del parere che, in questa ipotesi, la società dovrebbe urgentemente convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale ovvero la trasformazione della società, senza attendere, quindi, la chiusura del quinto esercizio.
Ma attenzione però a non cadere in errore. La narrazione, infatti, prevede “l’agevolazione” in esame solo per le perdite realizzate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, mentre nulla dispone per quelle maturate al 31 dicembre 2019.
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