di Sandro Susini - Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in data 16/06/2020 il Decreto Legge n. 52/2020, che introduce misure in materia di trattamento di integrazione salariale.
Dal 17 giugno 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane.
I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.
Sandro Susini, consulente del lavoro
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