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a cura di susini group

Licenziare il lavoratore in prova assente per malattia? L'esperto risponde

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

È possibile licenziare il lavoratore in periodo di prova se si assenta per malattia? La risposta a questa domanda è affidata al dottor Alessio Logli, componente dello staff Susini Group.

 

Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore dell'omonimo studio commerciale, collabora con la nostra redazione curando la rubrica L'Esperto Risponde e numerosi approfondimenti sul tema del lavoro.

 

Ma tornando al quesito originario, è necessario affrontare il tema sotto ogni punto di vista.

Per licenziare quindi un lavoratore in prova assente per malattia è necessario conoscere il periodo di prova. Il periodo o patto di prova non è altro che un lasso di tempo dove le parti (datore e lavoratore), volontariamente concordano che l’instaurazione di un rapporto di lavoro è subordinato al superamento di un periodo dove ciascuna parte può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o indennità.

 

La durata del periodo è regolamentata nei contratti collettivi di ciascun settore e soggiace alla qualifica e all’inquadramento del lavoratore interessato. Inoltre, la durata prevista dal contratto individuale non può eccedere quella prevista dal contratto collettivo rendendo nullo l’eventuale licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato dopo la scadenza dei termini previsti dal CCNL.

 

Il potere del mancato superamento del periodo di prova può essere esercitato nel corso della prova e durante tale periodo, l’eventuale licenziamento del lavoratore non deve necessariamente avvenire in forma scritta ma può validamente consistere in una comunicazione verbale.

 

Il lavoratore in malattia è tutelato dalla legislazione comunitaria in quanto rientra nel quadro generale per la lotta contro la discriminazione fondata sull'handicap e di conseguenza la malattia in quanto tale non può essere considerata un motivo di discriminazione e l’eventuale suo licenziamento diretto non è possibile.

 

Il periodo nel quale il lavoratore in malattia è tutelato si chiama comporto. Generalmente, è regolamentato dalla contrattazione nazionale e la durata aumenta al progredire della qualifica e dall’anzianità di servizio del dipendente.

 

Il comporto può essere secco quando è da intendersi come il numero massimo di giorni consecutivi di assenza per malattia (con riferimento dunque a un unico evento di malattia) oppure per sommatoria quando è da intendersi come la somma del numero massimo di giorni di assenza per malattia in capo a un lavoratore in un determinato arco temporale (con riferimento quindi a una pluralità di malattie ripetute nel tempo). Durante questo periodo, il lavoratore in malattia è tutelato in quanto ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro e non può essere licenziato.

 

Tenendo in attenta considerazione le nozioni appena descritte, occorre valutare attentamente due questioni prima di provvedere al licenziamento del lavoratore assente per malattia durante il periodo di prova:

1) Effetto sospensivo del periodo di prova
-In linea di principio, almeno che non preveda diversamente la contrattazione collettiva, in concomitanza di eventi non anticipatamente prevedibili (malattia, infortunio, gravidanza, ecc.), questi hanno effetto sospensivo sul periodo di prova nei giorni in cui la prestazione non si è verificata.
In tale caso, si suggerisce di attendere il rientro al lavoro del dipendente prima di comunicare il licenziamento poiché il periodo di prova subisce una sospensione durante i giorni di assenza.

2) Comporto in caso di malattia
-Leggere attentamente il CCNL di riferimento ci aiuta a stabilire se, in caso di interruzione del servizio per malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto o meno.
Nel primo caso, il lavoratore in prova avrebbe diritto al periodo di comporto e, pertanto, il datore di lavoro non può recedere dal contratto durante l’evento di malattia.

 

Nel secondo caso, invece, il lavoratore in prova non avrebbe diritto al periodo di comporto e il datore di lavoro potrebbe recedere dal rapporto durante il periodo di prova anche se il dipendente risulta assente per malattia.

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