Gli autovelox installati a Firenze sono legittimi, anche quelli dei viali Lavagnini, Matteotti, Gramsci, Etruria e XI Agosto, come confermato dalle numerose sentenze del Tribunale Civile che hanno riformato precedenti sentenze dei Giudici di Pace respingendo i ricorsi.
E di conseguenza i verbali emessi dal Comune sono legittimi e gli apparecchi non saranno rimossi.
È quanto si evince dalla risposta alla interrogazione presentata dalla consigliera Arianna Xekalos (M5S). Nell’atto l’esponente dei Cinque Stelle poneva alcuni quesiti cui la Polizia Municipale ha fornito risposte che lasciano poco spazio all’interpretazione.
Alla domanda in merito alla presunta indispensabile riclassificazione dei viali Lavagnini, Matteotti, Gramsci, Etruria e XI Agosto, gli uffici hanno specificato che “la collocazione delle postazioni di rilevazione automatica della velocità – autovelox – è stata approvata con i decreti del prefetto, previa una fase istruttoria di esame anche sulle caratteristiche funzionali e strutturali possedute dai viali indicati” nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari. Con le opere strutturali eseguite nel corso degli anni e attestate dalla Direzione Mobilità, “i viali rispondono concretamente ai requisiti imposti dalla norma e, dunque, possiedono tutte le caratteristiche per essere indicati come strada urbana di scorrimento”. Quindi “non è necessaria la riclassificazione della strada poiché “… la caratteristica di una strada non discende dalla classificazione che la pubblica amministrazione le abbia dato o non dato, poiché è la legge (art. 2 CdS) a dettarne i requisiti: dunque non è decisivo né il fatto che il prefetto abbia riconosciuto tale caratteristica alla strada in esame, autorizzando l’installazione dell’autovelox, né la classificazione della strada contenuta nel PGTU del Comune”. E inoltre “… la classificazione comunale non incide sulla regolarità della autorizzazione prefettizia alla dislocazione degli autovelox, che può essere considerata legittima o illegittima solo per la presenza o l’assenza delle caratteristiche strutturali esatte dalla legge” come si legge nella sentenza del Tribunale di Firenze del 15 settembre 2016 che ha accolto l’appello del Comune di Firenze contro una sentenza del Giudice di Pace relativa a un verbale rilevato con la postazione di viale Etruria uscita città.
Il secondo quesito invece chiedeva se l’Amministrazione ha intenzione di “annullare i verbali emessi in quanto illegittimi”. La risposta non può che essere negativa. La Polizia Municipale specifica infatti che i verbali emessi a seguito della rilevazione della velocità effettata con le postazioni autovelox sono assolutamente legittimi.
“In sede di opposizioni sono molteplici le pronunce dei Giudici di Pace di Firenze che riconoscono la legittimità delle sanzioni rilevate e, nel contempo i Giudici del Tribunale di Firenze, in sede di appello hanno pressoché confermato la stessa regolarità delle postazioni e dei rilievi sanzionatori” sottolineano gli uffici della Polizia Municipale che aggiungono: “sono oltre 100 gli appelli promossi dall’Amministrazione ai quali si sommano altre decine di appelli promossi dai ricorrenti che in prima istanza hanno visto respingere le loro opposizioni. Ad oggi sono 72 le sentenze pronunciate da sette giudici, sei dei quali, con 66 sentenze hanno dato ragione al Comune di Firenze; le altre 6 sentenze, tutte dello stesso giudice, sono state prontamente ricorse in Cassazione. Le pronunce della Corte di Cassazione, ad oggi sono 2 e riguardano la postazione di viale Etruria uscita città. Con la prima la Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la legittimità del verbale e della postazione (sentenza 16 gennaio 2015). Con la seconda a seguito del ricorso presentato dal Comune di Firenze, ha disposto “… che con l’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo (in persona di diverso magistrato – ndr) che provvederà all’accertamento in concreto delle caratteristiche delle caratteristiche strutturali della strada in oggetto …” (sentenza del 6 ottobre 2016).
Infine l’ultimo quesito, ovvero se l’Amministrazione “ha intenzione di rimuovere i rilevatori di velocità nei viali sopra citati, in quanto illegittimi”. Sulla base di quanto specificato, per il Comune sono legittime le sanzioni rilevate come sono legittime e regolari le postazioni autovelox elencate nell’interrogazione.
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