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Stagione 2018-19

Tifosi e “Sospensione del Gradimento”: facciamo chiarezza sul “codice” di ACF Fiorentina

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Dalla stagione sportiva 2018-19 le società di calcio applicheranno la seconda fase di quanto contenuto nel protocollo d'intesa sulla fruizione degli stadi di calcio, sottoscritto nell'agosto 2017 tra FIGC, Governo, CONI, leghe professionistiche e dilettanti, AIC, AIAC ed AIA al quale ha fatto seguito un regolamento attuativo.

 

In questi giorni tiene banco nella discussione tra i tifosi l'introduzione dalla stagione 2018-19 della “Sospensione del Gradimento”, ovvero lo strumento che permetterà direttamente alle società di calcio di sospendere o revocare (a seconda della gravità) l'accesso allo stadio ai tifosi che violeranno il regolamento dell'impianto, sia che essi siano in possesso dei biglietti per la singola partita, sia che siano titolari dell'abbonamento stagionale. È bene precisare che tale provvedimento non è un DASPO, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive è e resta una misura prevista dalla legge ed emessa dal questore.

 

L'obiettivo ha il fine, attraverso un nuovo modello di gestione che si definirà in tre anni (dalla stagione 2017-18 alla 2019-20), di una migliore fruizione degli stadi per – spiegava una nota FIGC dell'agosto 2017 – un “miglioramento complessivo dei dati sulla sicurezza in occasione di eventi calcistici, dell’adozione di una disciplina che responsabilizza e professionalizza figure centrali come lo steward ed il supporter liaison officer (SLO), e dell’adeguamento agli standard europei dei criteri infrastrutturali nei campionati professionistici”.

 

Il regolamento che disciplina il codice di comportamento all'interno degli stadi non è unico, ogni società, in attesa di una norma che varrà per tutti, ha definito il proprio (i principi sono simili per tutti i club).

 

Per quanto riguarda la ACF Fiorentina, in riferimento al suddetto “Protocollo d'Intesa”, la “Sospensione del Gradimento” può essere applicata in base alle violazioni definite dall'art.3 del codice di comportamento dello stadio Franchi. Nel lungo elenco, tra l'altro, non è consentito “usare travestimenti e/o travisamenti che non permettano di distinguere il viso”; “compiere o tentare di compiere azioni che possano danneggiare persone o cose”; “invadere o tentare di invadere il campo di gioco”; “accedere e trattenersi all’interno dell’Impianto Sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”; “usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, o porre in essere qualsiasi atto aggressivo (cori compresi) od offensivo nei confronti

di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e

personale di servizio in genere)”; ecc.

 

In caso di violazione ed accertato comportamento non conforme al codice, la Società potrà procedere ad una serie di sanzioni, commisurate alla gravità dei fatti, che saranno comunicate a chi le viola con raccomandata A/R. La Società potrà procedere con un richiamo scritto in caso di lievi violazioni, ma al terzo, emesso durante la medesima stagione sportiva, scatterà l'esclusione per una gara. Per violazioni più gravi le sanzioni vanno dal divieto di accesso all'impianto per una gara, da tre a sei gare, fino al divieto di accesso per una o addirittura più stagioni sportive.

 

Come detto le sanzioni, nel caso riguardino tifosi abbonati, possono portare alla sospensione o ritiro definitivo della tessera stagionale, senza rimborso del prezzo della stessa.

 

I provvedimenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data della violazione e chi ne è colpito ha facoltà di presentare reclamo entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione.

 

 

Ricordiamo che le norme generali prevedono il diritto di poter manifestare il proprio dissenso, critica e disappunto, ma esercitandolo restando nell'ambito della civiltà.

 

Infine la questione dei social network. Le norme prevedono che, a partire dalla stagione 2018-19, qualora vengano pubblicati sugli stessi video o immagini relativi a fatti violenti, come scontri tra tifosi, lanci di fumogeni o oggetti, possono essere utilizzati come elementi probatori per l'assegnazione del DASPO o della “Sospensione del Gradimento”. Ingiurie e frasi denigratorie scritte sui social network, pur essendo manifestazioni non civili, non prevedono provvedimenti che determinino l'inibizione di accesso agli stadi (resta inteso che la vittima può adire le vie legali della giustizia ordinaria come persona offesa). Il punto 2.16 del codice di comportamento ACF riporta il principio del “diritto di esercitare il proprio pensiero mediante plausi e/o critiche, anche attraverso l’utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società”, che “non deve essere esercitato nascondendosi dietro identità di comodo o fittizie, e realizzando contraddittori leali e rispettosi dei ruoli”.

 

 

Ogni società di calcio per attuare ed informare i tifosi sulle nuove regole è dotata di un ufficio dedicato a capo del quale vi è il cosiddetto SLO (Supporter Liaison Officer). SLO ACF Fiorentina, coadiuvato da altri addetti del club gigliato, è Simone Francini.

 

 

Ricordiamo infine che colui che acquista un biglietto o un abbonamento accetta il codice di comportamento e il regolamento dell'impianto sportivo nel quale si svolge la manifestazione sportiva dei relativi titoli di ingresso.

 

 

Donato Mongatti

 

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