Decreto sostegni e le novità sul blocco dei licenziamenti, sono l'argomento al centro dell'approfondimento settimanale a cura del dottor Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore di Susini Group. Un argomento al centro del dibattito politico nazionale e che tocca tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti.
Ecco il vademecum con tutte le informazioni e le novità da sapere.
Normativa di Riferimento:
Decreto Sostegni D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
Soggetti interessati:
Tutti i datori di lavoro.
Normativa:
Il Decreto Sostegni ha previsto il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici parallelamente al riconoscimento di nuove settimane di cassa integrazione ordinaria (Cigo) e di assegno ordinario (Fis) e di cassa integrazione in deroga.
Per datori di lavoro soggetti all’applicazione della Cigo, per i quali il decreto ha previsto una nuova tranche di 13 settimane gratuite di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 da utilizzare nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino al 30/06/2021.
Per i datori di lavoro non subordinati all’applicazione della Cigo, per i quali la legge ha stabilito un periodo di 28 settimane gratuite di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga da beneficiare nel nell’intervallo di tempo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino al 31/10/2021.
Novità:
La novità introdotta dal Decreto Sostegni in merito alla proroga dei licenziamenti riguarda una delle esclusioni dal divieto.
Infatti, nonostante il blocco, sono consentiti i licenziamenti, ai sensi dei commi 9, 10, 11 del D.L. n. 41/2021, nei seguenti casi:
a) di personale già impiegato nell’ambito di un contratto di appalto, che sia stato successivamente riassunto in esecuzione di una norma di legge o di clausole sociali a seguito del subentro di un nuovo appaltatore;
b) intimati in caso di fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero nel caso in cui sia disposta la cessazione dello stesso;
c) motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
d) per cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neppure parziale, dell’attività e salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex articolo 2112 del Codice civile;
e) a seguito della stipulazione di accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto con i soli lavoratori che volontariamente vi aderiscano, ai quali eccezionalmente viene consentito l’accesso alla Naspi.
L’eccezione nuova, non di poco conto, al divieto di licenziamento è quella relativa alla cessazione definitiva dell’attività d’impresa, indipendentemente dalla messa in liquidazione della società.
Pertanto, i datori di lavoro possono licenziare il personale dopo aver provveduto a comunicare la cessazione di tutte le attività svolte al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
Quotidiano diffuso via internet da Il sito d'Italia. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Firenze n.5811 del 29 dicembre 2010. Edito da Giornalistifiorentini srls Copyright ilsitodiFirenze.it - Tutti i diritti e i contenuti sono proprietà de ilsitodiFirenze.it - Direttore: Matteo Calì
Realizzazione sito web Firenze | Realizzazione sito web Massa | Realizzazione sito web Roma | Realizzazione sito web Perugia | Realizzazione sito web Bari | Realizzazione sito web Italia | Trame Digitali digital agency