Il decreto Sostegni-bis, convertito dalla Legge 106 del 23 luglio 2021, ha introdotto con l’articolo 41-bis importanti novità riguardo al contratto a tempo determinato. Ecco il tema affrontato oggi da Sandro Susini, dottore consulente del lavoro e fondatore di Susini Group.
Le modifiche apportate sono due, riguardano la contrattazione collettiva, implementano l’art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e sono entrate in vigore il 25 luglio.
Come ben sappiamo, il D. L.vo 81/2015 prevede la possibilità di stipulare contratti a termine fino alla durata massima di 12 mesi senza indicare le causali specifiche.
La proroga del contratto, che comporta il superamento di tale soglia, può essere effettuata soltanto in presenza di causale.
Il rinnovo, invece, può essere stipulato soltanto in presenza della causale anche se non vengono raggiunti i 12 mesi.
Le causali indicate dal D. L.vo sono le seguenti:
1 Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
2 Esigenza di sostituzione di altri lavoratori;
3 Incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Il decreto Sostegni bis ha previsto una ulteriore causale che consente di stipulare contratti con durata superiore ai 12 mesi che è quella “per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51”.
Questa norma consente ai contratti collettivi di prevedere delle causali aggiuntive rispetto alle ipotesi legali. L’accordo dovrà essere sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La seconda novità consente la possibilità di stipulare un rapporto a termine per una durata superiore a 12 mesi (ma che non superi la soglia massima di 24 mesi), a seguito di specifiche causali definite dal contratto collettivo.
La norma consente, quindi, esclusivamente la stipula di rapporti che, sino dall’inizio, hanno una durata superiore ai 12 mesi.
La stipula di questi contratti, per espressa previsione di legge, sarà consentita solo fino al 30 settembre 2022.
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