Molta attesa tra gli italiani per il bonus da 200 euro una tantum previsto dal recentissimo Decreto Aiuti (dl 50/2022) e destinato ad una platea stimata di circa 31,5 milioni di beneficiari. La misura, che vale 6,3 miliardi e sarà interamente coperta dalla tassazione sugli extraprofitti delle aziende energetiche, salita dal 10% al 25%, verrà erogata “una tantum” ossia una sola volta. Sandro Susini, dottore consulente del lavoro e fondatore di Susini Group Stp, recentemente premiato con il Leone d'Oro per meriti professionali, analizza la misura del governo, con tutte i riferimenti e le risposte alle domande sull'argomento.
Normativa di riferimento
Il DL 50 del 17/05/2022 ha introdotto un'indennità una tantum di 200 euro per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.
In data 24/06/2022 l’INPS ha provveduto alla pubblicazione della circolare 73/2022 al fine di fornire i dovuti chiarimenti in merito.
Lavoratori dipendenti
L’una tantum deve essere erogata ai dipendenti, dai datori di lavoro, con le competenze del mese di luglio 2022, previa presentazione, da parte dei lavoratori stessi, di una dichiarazione che certifichi la sussistenza dei requisiti di accesso.
L'indennità una tantum deve inoltre essere erogata una sola volta anche in caso di titolarità di più rapporti di lavoro.
Requisiti generali
I lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro deve erogare il bonus, previa acquisizione dell’autocertificazione, devono soddisfare i seguenti requisiti:
- essere in forza nel mese di luglio 2022.
- non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
- non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al DL 4/2019.
- aver beneficiato dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 entro la data del 23 giugno 2022.
In quest’ultimo caso ci si riferisce, evidentemente, ai lavoratori destinatari dell’esonero contributivo di cui alla legge 234/2021, con una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro.
La fruizione dell’esonero di 0,80 punti percentuali, sulla quota a carico del lavoratore, esclusivamente sui ratei di tredicesima, non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione.
Natura del bonus per il datore di lavoro
Il credito maturato dal datore di lavoro per l´erogazione dell´indennità una tantum sarà compensato dall’Azienda in F24 e nella relativa denuncia UNIEMENS di 07/2022, secondo le istruzioni fornite dall´INPS, per cui si tratta di un’erogazione completamente a carico dell’Istituto INPS, poiché non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Cambia la platea dei destinatari ad opera del datore di lavoro
La Circolare 73/2022, rispetto agli svariati interventi precedenti ad opera dell’Istituto, ha infatti esteso la platea dei lavoratori ai quali il datore di lavoro eroga il bonus, purché in possesso dei requisiti generali precedentemente indicati. Oltre ai lavoratori a tempo indeterminato, sono ricomprese anche le seguenti categorie:
Lavoratori a tempo determinato
Lavoratori stagionali
Lavoratori intermittenti
Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo
Lavoratori somministrati
In assenza dei requisiti di cui sopra, tali tipologie di lavoratori, previa domanda, riceveranno il bonus direttamente all’ INPS, che provvederà in via residuale a seguito di controllo incrociato con gli UNIEMENS ricevuti.
In questo caso i requisiti delle categorie di lavoratori precedentemente indicati per ricevere il bonus dall’INPS sono i seguenti:
- nel 2021 devono avere svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
- devono avere un reddito di lavoro derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Altre categorie
Per i destinatari di indennità COVID-19 ex D.L. 41/2021 o D.L. 73/2021, l’INPS provvederà in via residuale in automatico, senza necessità di effettuare la domanda.
Anche per i lavoratori domestici sarà l’INPS ad erogare direttamente il bonus, previa domanda nella quale si attesti di avere un rapporto di lavoro in data 18/05/2022.
I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), infine, dovranno presentare domanda direttamente all’INPS, attestando anch’essi di avere un contratto attivo al 18/05/2022; nel caso di specie si dovrà tuttavia attestare, oltre a quanto precede, l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, con reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021.
Indebita richiesta
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UNIEMENS la predetta indennità di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.
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