Il Decreto Cura Italia è ancora al centro del dibattito nel mondo del lavoro e dell'impresa. Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore di Susini Group, analizza per il nostro giornale le principali novità.
Gli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia n. 18/2020 prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rispettivamente per le seguenti categorie di contribuenti:
a) per i soggetti elencati all’articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
b) per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto);
c) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto).
Per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato.
In tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento.
I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto.
Le scadenze relative ai pagamenti degli F24 di 03/04/05, ai sensi degli articoli 61 e 62, sono stati ulteriormente prorogati alla data del 16/09/2020 e potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con ultima scadenza di versamento il 16/12/2020.
Sandro Susini, consulente del lavoro
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