Aggionamenti e notizie sulle novità fiscali per le aziende a cura di Massimo Manetti, dottore tributarista e titolare dello Studio Manetti Consulting.
Accertamento con adesione non perfezionato, mancato pagamento della prima rata nel termine previsto
Nel caso in cui l’accertamento con adesione non si è perfezionato, a seguito del mancato pagamento della prima rata nel termine di 20 giorni, il contribuente è tenuto ad impugnare nei termini l’avviso di accertamento e in quella sede far valere eventuali vizi della procedura di adesione disciplinata dal D.lgs. n. 218/1997.
Lo rileva la Corte di cassazione, nell’ordinanza 15980/2020, con la quale ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, poiché nel caso di specie, tale incombenza non è stata assolta dal contribuente.
Omesso versamento di ritenute:
L’improvvisa perdita delle commesse e degli appalti su cui la società aveva sempre fino ad allora potuto fare affidamento costituisce una causa di forza maggiore (rispetto al venir meno della liquidità necessaria all’adempimento nei confronti dell’Erario) idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato, avendo l’imputato al contempo profuso ogni possibile sforzo economico, per fronteggiare il debito erariale (ipoteca sulla casa).
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26519 del 23 settembre 2020, ha così,assolto dai reati fiscali, per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, l’imprenditore che espone la propria abitazione a garanzia del debito, peraltro ipotecandola.
Accolto il ricorso di un manager umbro, condannato a sei mesi di reclusione per non aver versato le ritenute ai suoi dipendenti. L’uomo si era difeso sostenendo di aver perso improvvisamente gli appalti sui quali si reggeva l’impresa, e che in un altro giudizio, relativo allo stesso periodo per un diverso reato fiscale, era stato assolto da tutte le accuse perché aveva offerto la sua casa a garanzia dei debiti con l’Erario.
Rimosse Isole Cayman e Oman dalla lista UE dei paradisi fiscali
Con Comunicato stampa 6 ottobre 2020, il Consiglio dell’UE ha annunciato di aver modificato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali:
· aggiungendo Anguilla e Barbados;
· rimuovendo invece, le Isole Cayman e l’Oman.
Parrucchieri: occhio ai consumi dello shampoo da cui scaturiscono gli accertamenti fiscali
Più consumi di shampoo ci sono nell’attività imprenditoriale, più materia imponile da tassare per il fisco sui parrucchieri.
La Comm. Trib. Reg. per il Lazio, con la sentenza del 23/09/2020 n. 2684/7, da l’ok allo shampoometro per gli accertamenti sull’attività di parrucchiere.
In base a quanto riportato nella massima di tale decisione, risulta “legittimo l’accertamento basato sui consumi di materie prime anche per l’attività di parrucchiere”.
Dichiarazioni fiscali liberamente modificabili, anche in sede contenziosa
Le dichiarazioni fiscali, se affette da errori di fatto e di diritto possono essere sempre rettificate dal contribuente, anche in sede contenziosa e le relative integrazioni hanno anch’esse natura di dichiarazioni di scienza.
Lo sostiene la Comm. Trib. Reg. per la Toscana, nella sentenza del 14/09/2020 n. 598/5, resa sulla modificabilità delle dichiarazioni fiscali.
Secondo, i giudici regionali, le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali ma hanno natura di dichiarazioni di scienza, e quindi, possono essere liberamente modificate. Sulla base di questo principio la Commissione Tributaria della Regione Toscana ha quindi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando l’esito del giudizio di primo grado.
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