Decreto Ristori è un sostegno veloce, semplice, diretto. Contributi a fondo perduto direttamente sui conti correnti delle imprese. Ulteriori sei settimane di Cassa integrazione ordinaria. Credito di imposta affitti commerciali e cancellazione della seconda rata IMU. Indennità una tantum di 800€ per i lavoratori dello sport e di 1000€ per i lavoratori del turismo. Due nuove tranche di 400€ del reddito di emergenza per chi ne aveva diritto.
Lo afferma il Mef nella rapida rassegna del 29 ottobre 2020 sulle novità del provvedimento.
Massimo Manetti, dottore tributarista e titolare dello Studio Manetti Consulting, nonché nostro collaboratore per la rubrica L'Esperto Risponde, ci aggiorna sull'attuale situzione fiscale e sul dl ristoro.
Contributo a fondo perduto
Per sostenere le attività interessate dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con una partita Iva aperta alla data del 25 ottobre 2020. Adottando la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per i contributi a fondo perduto previsti dal DL Rilancio (che prevedeva l’erogazione direttamente sul conto corrente bancario o postale per le imprese che avessero subito un calo del fatturato di almeno il 33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019), si conta di elargire una nuova tranche di contributi alle imprese che hanno dovuto chiudere o limitare la propria attività.
La platea includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato) per un totale ampiamente superiore alle 300.000 imprese interessate. Sarà complessivamente un meccanismo più generoso di quello precedente, considerato che nella maggior parte dei casi considerati verrà corrisposto un contributo dal 100% al 400% di quello corrisposto in precedenza. L’ammontare massimo del contributo stesso è pari a 150.000 euro.
Blocco dei pignoramenti
Preme sottolineare da parte del nostro Studio Manetti Consulting, nella figura del Tributarista Massimo Manetti, che tutti coloro che si trovano in una situazione di aver ricevuto dei pignoramenti, potranno e dovranno essere rinviati, in quanto ino al 31 dicembre del 2020 in tutto il territorio nazionale è sospesa ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Sostegno al settore e agli operatori del turismo, della cultura e dello spettacolo
Alcuni dei settori maggiormente colpiti dall’epidemia sono quelli del turismo, della cultura e dello spettacolo, per i quali sono state adottate ulteriori azioni di sostegno, al fine di non aggravare i pesanti impatti sulle attività dei diversi comparti, sull’occupazione diretta e sull’indotto. Vengono quindi stanziati ulteriori 400 milioni di euro, per incrementare le risorse a disposizione del Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, nonchè delle guide e degli accompagnatori turistici (per 400 milioni, oltre ai 265 milioni stanziati in precedenza), del Fondo per il sostegno dello spettacolo del cinema e dell’audiovisivo (100 milioni di euro) e del Fondo per le emergenze di imprese e istituzioni culturali (50 milioni). Viene inoltre estesa al 30 giugno 2021 la possibilità di usufruire del tax credit vacanze, ferma restando la necessità di richiederlo entro il 31 dicembre 2020.
Sponsorizzazioni spropositate giustificate dal metodo comparativo
Con ordinanza n. 5162/2020 la Suprema Corte ha esaminato la questione relativa al recupero a tassazione del marchio sponsorizzato di importo spropositato, giudicando il comportamento assunto dal contribuente antieconomico.
Nel proseguo, alla luce delle precisazioni rese dagli ermellini tenendo conto della presunzione assoluta delle spese di sponsorizzazione, di cui all’art. 90, comma 8 della Legge n. 289/20021, recentemente avallata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3428/2020.
Cercherò di fare chiarezza (Massimo Manetti Tributarista) in questa breve disamina abbiamo appurato che la contestazione dell’inerenza e della congruità dei corrispettivi nelle operazioni di sponsorizzazione può essere fatta valere solo in presenza di evidenti elementi di prova. Elementi alla cui individuazione si sta da tempo dedicando la Suprema Corte, esaminando i comportamenti e le decisioni degli uffici.
In un contesto del genere, ancora del tutto da decifrare, si sono susseguite in poco tempo due sentenze di Cassazione che, però, non hanno ancora risolto il conflitto.
Urge, pertanto, una pronuncia a Sezioni Unite che stabilisca una volta per tutte quale sia il corretto principio da applicare alle spese di sponsorizzazione.
La presunzione di deducibilità assoluta si scontra, infatti, con altre sentenze di segno contrario che mettono in luce diverse argomentazioni.
Si prenda a riferimento in tal senso la sentenza n. 5162/2020, da cui abbiamo mosso i primi passi. In quella circostanza i massimi giudici hanno avallato la metodologia utilizzata dalla giurisprudenza di merito, che per far rientrare nella normalità l’eccessiva spesa di sponsorizzazione ha fatto uso del cosiddetto metodo comparativo, tipico delle transazioni immobiliari.
Volendo semplificare la questione la Corte ha ragionato in questi termini: se una grande multinazionale sponsorizza una squadra di calcio di serie A con € 200.000 non è possibile che la stessa cifra sia destinata ad una squadra di serie inferiore.
Come si può vedere, seguendo questa prospettiva, la Corte, riconoscendo presuntivamente e non equitativamente una certa somma, non avrebbe la necessità di provare la riduzione parziale del costo, posto che la quota parte in eccesso rappresenterebbe il “pretium sceleris” della sovrafatturazione.
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