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a cura di susini group

Festività e lavoro. Il punto di Sandro Susini

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Quali sono i giorni di festività lavorative? Spettano di diritto al lavoratore? Sono giorni retribuiti? Risponde a queste domanda l'articolo di Sandro Susini, dottore consulente del lavoro e titolare di Susini Group, che traccia un quadro completo dell'argomento.

 

Il riferimento normativo originale in materia di festività è la Legge 260/1949, la quale stabilisce che, oltre al riposo settimanale, stabilito contrattualmente, al lavoratore spetti una giornata di riposo in corrispondenza delle festività nazionali civili e religiose.

 

La legge precisa inoltre che per la festività è dovuta al lavoratore la normale retribuzione giornaliera, corrispondente a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale.

 

In caso di prestazione lavorativa in corrispondenza delle suindicate festività, la normativa opera una distinzione fra lavoratori salariati e lavoratori retribuiti in misura fissa. Ai primi spetta la retribuzione delle ore prestate più la maggiorazione per lavoro festivo. Per i secondi, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, spetterà la maggiorazione per lavoro festivo.
In entrambi i casi si parla dunque di lavoro straordinario.

 

In caso di ricorrenza coincidente col giorno di riposo settimanale contrattuale, spetta al lavoratore una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera (cd indennità per festività persa o festività non goduta).

 

La precedente specifica ci aiuta a considerare che la festività cadente al di fuori del giorno di riposo infrasettimanale, che solo per la maggior parte dei casi coincide con la domenica, è sempre una festività goduta, a prescindere dal fatto che venga lavorata o meno. La festività è difatti goduta nella misura in cui al lavoratore non viene sottratta la possibilità di goderne.

 

In altre parole, se la festività cade nel giorno di riposo contrattuale, il lavoratore nel mese in questione si vedrà sottratti i giorni di riposo a disposizione. Da qui la necessità di compensare quanto sopra con una giornata di retribuzione aggiuntiva rispetto a quanto previsto mensilmente.

 

Nella legge sono poi specificate le festività nazionali, all’epoca suddivise in religiose e civili, tuttavia molteplici sono state le modifiche nonché i ripensamenti operati in merito.

Allo stato attuale, per individuare il corretto trattamento delle festività, è doveroso fare riferimento alla disciplina della contrattazione collettiva. In particolare, la contrattazione collettiva nazionale considera stabilmente le seguenti festività:

1) Capodanno
2) Epifania
3) 25 aprile (Liberazione)
4) Lunedì dopo Pasqua
5) 1 maggio (Lavoratori)
6) 2 giugno (Repubblica)
7) 15 agosto (Assunzione)
8) 1 novembre (Ognissanti)
9) 8 dicembre (Immacolata Concezione)
10) 25 dicembre (Natale)
11) 26 dicembre (Santo Stefano)
12) Santo Patrono

 

Alcuni contratti collettivi considerano la domenica di Pasqua come festività nazionale.

 

Nel corso degli anni alcune festività sono state soppresse e precisamente:
1) il 19 marzo (festa di San Giuseppe)
2) data variabile (Ascensione)
3) data variabile (Corpus Domini)
4) 29 giugno (Santi Apostoli Pietro e Paolo)

 

In sostituzione delle altre quattro festività soppresse sopraelencate, la contrattazione collettiva riconosce, di norma, corrispondenti ore di permesso retribuito, che prende il nome di permesso ex festività.

 

Per quanto concerne il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale, la previsione contrattuale prevalente  opera uno spostamento della festività alla prima domenica del mese di novembre. In alcuni contratti invece è previsto l’assorbimento della giornata fra i permessi ex festività, come per le altre festività soppresse.

 

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