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consigli utili

Attestato di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: va consegnato ai dipendenti?

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Sono molti gli imprenditori che si domandano se il datore di lavoro sia obbligato dalla legge a consegnare l’attestato di formazione: un quesito che ci si pone, per esempio, se il lavoratore nel frattempo è stato assunto altrove. La questione non è di lana caprina, perché da un lato il corso viene pagato dal datore di lavoro, ma dall’altro lato è il dipendente che lo frequente e che ha diritto a ottenere l’attestato. Il problema è che dal punto di vista normativo non vengono fornite delle indicazioni specifiche in questo ambito, neppure nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentato dal D. Lgs. n. 81 del 2008.

 

Che cosa dice il D. Lgs. n. 81 del 2008

Entrando più nel dettaglio, all’articolo 37 si fa riferimento al fatto che le competenze che vengono ottenute attraverso la partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza devono essere registrate all’interno del libretto formativo del lavoratore. Tuttavia, al momento questo libretto formativo non esiste ancora. C’è, inoltre, un riferimento specifico nelle linee applicative degli accordi relativi al comma 2 e al comma 37 dell’articolo 34 del decreto legislativo, in cui si sottolinea l’opportunità di fornire al dirigente, al preposto o al lavoratore una copia dell’attestato che riguarda la formazione che è stata garantita. Ma come è evidente, l’opportunità non corrisponde a un obbligo.

 

I diritti del lavoratore

Non manca chi fa riferimento ai diritti del lavoratore in materia di accesso ai dati in modo da prevedere l’obbligo di consegna degli attestati da parte dei datori di lavoro. Il Garante per la protezione dei dati personali, in una nota del 19 giugno del 2000, mette in evidenza che il diritto di accesso non concerne unicamente i dati identificativi del soggetto interessato, ma riguarda tutte le informazioni che sono riportate all’interno del suo fascicolo personale, incluse quelle che derivano dalle note e dai giudizi di qualifica professionale. È chiaro, però, che tale indicazione è vecchia di più di 20 anni, e per altro si fonda su norme che nel frattempo sono state abrogate. Anche per questo diventa difficile capire se si sia in presenza di un obbligo vero e proprio.

 

La consegna dell’attestato di formazione

Nel momento in cui il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro è stato redatto, non si è pensato che potesse servire includere una disposizione attraverso la quale al datore di lavoro venisse imposto l’obbligo di fornire ai dipendenti gli attestati relativi ai corsi di formazione a cui gli stessi avevano preso parte, dal momento che i corsi in questione sarebbero stati indicati all’interno del libretto formativo del cittadino. Nel D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 18, che chiama in causa gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, si fa riferimento all’obbligo per il datore di lavoro di consegnare, nel momento in cui il rapporto di lavoro si conclude, una copia della cartella sanitaria e di rischio. Non si parla, invece, di copie degli attestati di formazione.

 

Manca ancora il libretto formativo

In sostanza, la colpa di questa mancanza di chiarezza è da ricondurre al mancato adempimento a livello regionale che riguarda la realizzazione del libretto formativo del cittadino. Per questo motivo non esiste alcuna legge che obblighi in maniera esplicita le imprese a fornire ai lavoratori una copia degli attestati dei corsi di formazione. Del libretto formativo si parlava già nel 2012, come se la sua introduzione fosse imminente, per esempio nel contesto dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio del 2012. Da allora, però, non ci sono state più novità.

 

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