Per il terzo anno consecutivo la pandemia torna a rendere necessarie deroghe al Regolamento per la formazione continua degli avvocati, escludendo in sostanza anche la prossima annata dal conteggio del triennio e favorendo la modalità FAD (Formazione a Distanza) per il conseguimento dei necessari crediti.
Di seguito, il contenuto dell’ultima delibera del Consiglio Nazionale Forense (CNF) in merito alla formazione continua avvocati e una sintesi del Regolamento aggiornato e delle modalità di adempimento.
Con la delibera n. 513 del 17 dicembre 2021 il CNF ha confermato ancora una volta le deroghe eccezionali introdotte nel 2020 in risposta alla crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19. Nell’ottica di garantire la salvaguardia di tutti gli iscritti all’Albo, di agevolare lo svolgimento in sicurezza delle attività e di porre rimedio alle difficoltà create dalla pandemia, il Consiglio ha deciso di escludere anche l’anno solare 2022 (dal 1o gennaio al 31 dicembre) dal conteggio del triennio formativo.
Resta naturalmente valida la possibilità di adempiere agli obblighi formativi, attraverso il conseguimento di un numero minimo di crediti pari a 15. Di questi, almeno 3 dovranno riguardare le materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale).
Viene meno il limite fissato per il numero di crediti ottenibili attraverso la frequenza di corsi in modalità streaming/online/e-learning, di norma pari al 40% del totale. Di fatto, anche per il 2022 viene confermata la possibilità di adempiere in modo completo agli obblighi di aggiornamento attraverso la modalità FAD.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il testo delle delibera n. 513 del CNF.
Come indicato dall’Art. 12 del Regolamento per la formazione continua del CNF approvato il 16 luglio 2014, ciascun iscritto è tenuto a conseguire un minimo di 60 crediti formativi (CF) nel corso del triennio di riferimento, con un minimo di 15 crediti per anno.
In più, il Regolamento prevede anche che 9 crediti sul totale dei 60 siano destinati alle materie obbligatorie, con un tetto minimo per anno fissato a 3.
Il ventaglio delle possibilità di scelta per quanto concerne le modalità di adempimento all’obbligo di formazione continua e l’ottenimento dei crediti formativi sono molteplici.
Corsi di specializzazione e master riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense consentono in genere l’acquisizione di un numero di crediti pari o superiore a quello da conseguire entro il triennio.
A titolo di esempio, la frequenza di un Executive Master in Giurista d’Impresa comprensivo di corsi accreditati dalla Commissione centrale del CNF permette l’acquisizione di un numero di crediti pari a 70 (formazione a distanza) oppure 84 (formazione in aula) così ripartiti:
Modulo “Societario e Governance” (Elementi di diritto, di pratica societaria e governance) – 10 CF/12CF
Modulo “Contrattualistica d’Impresa” (Diritto e pratica contrattuale nella prassi nazionale ed internazionale) – 12 CF/12 CF
Modulo “Intellectual Property” (Tutela in Italia e nel mondo degli intangibles aziendali) – 8 CF/10 CF
Modulo “Diritto del Lavoro” (Costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, nuova disciplina dei licenziamenti e relazioni sindacali nelle imprese) – 12 CF/12 CF
Modulo “Bilancio per Giuristi” (Contabilità, bilancio, valutazione e fiscalità d’impresa per giuristi) – 12 CF/18 CF
Modulo “Compliance Aziendale” (D.L. n 231/2001, Antiriciclaggio, Privacy e Safety) – 16 CF/20 CF
Le altre modalità di acquisizione dei crediti formativi riguardano la frequenza o la partecipazione a:
seminari
convegni
workshop
roundtable
gruppi di lavoro
commissioni di studio
eventi del CNF, degli ordini locali o di organismi nazionali e sovranazionali
Non esistono indicazioni specifiche e obblighi da rispettare per quanto riguarda la scelta della tipologia di corsi o di eventi da seguire per adempiere all’obbligo di formazione continua, se non quella di orientarsi preferibilmente verso il proprio settore professionale e di specializzazione.
Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua e/o la mancata (oppure illecita) attestazione dei crediti conseguiti costituiscono a tutti gli effetti delle infrazioni disciplinari. Il Regolamento del CNF non predispone una sanzione specifica per questo tipo di negligenza, ma demanda agli Organi disciplinari la responsabilità di applicare provvedimenti commisurati alle violazioni commesse.
La possibilità di essere esonerati dagli obblighi formativi è disciplinata dall’art 15. del Regolamento.
In particolare, sono sempre esentati:
gli avvocati iscritti all’albo da più di 25 anni;
gli avvocati con età superiore ai 60 anni;
gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale;
i ricercatori e i docenti di ruolo delle facoltà giuridiche;
i componenti di organi legislativi;
i membri del Parlamento europeo.
Possono invece richiedere il parziale o completo esonero dagli obblighi di aggiornamento continuo (rivolgendosi al Consiglio del proprio Ordine di appartenenza) i professionisti:
in gravidanza, prossimi al parto o impegnati nell’adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità;
affetti da infortuni, gravi malattie o condizioni analoghe;
impegnati nel trasferimento all’estero della propria attività o in una sua sospensione superiore ai 6 mesi;
impossibilitati per cause di forza maggiore.
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