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il caso

Errore email Agenzia delle Entrate, migliaia di notifiche nulle. Parla l'esperto: "Impugnare l'atto"

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento a tutte ore del giorno e della notte, con ditte individuali, artigiani, piccole e medie imprese, professionisti, alle prese con decine di migliaia di notifiche di atti della riscossione. Ma stavolta è proprio l'Agenzie delle Entrate e della Riscossione ad aver sbagliato, con una comunicazione a mezzo Pec, con il rischio di pagare un prezzo altissimo per il suo errore.

 

Cerchiamo di comprendere cosa sta succedendo, e come comprendere se le cartelle che ci vengano comunicate a mezzo PEC, sono corrette ed esigibili da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo abbiamo intervistato il tributarista Massimo Manetti, titolare e fondatore di Manetti Consulting e apprezzato professionista tra i leader nel settore dei contenziosi.

 

Dottore che sta succedendo?
E' un bel caos, stavolta per l'Agenzia delle Entrate però.

 

In che senso?
Chi deve ricevere una cartella esattoriale via Pec, cioè tramite posta elettronica certificata, faccia molta attenzione alla notifica, perché il principio appena sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma potrebbe avere del clamoroso.

 

Cioè, mi spieghi meglio?

L’Agenzia delle Entrate Riscossione utilizza un indirizzo Pec sbagliato per mandare le cartelle di pagamento. Di conseguenza, la notifica è nulla e in pratica è come se l’atto non fosse mai stato spedito. Infatti secondo la sentenza della Ctp di Roma, questo scrupoloso contribuente ha controllato attentamente il mittente che gli aveva inviato la cartella. Non si trattava, infatti, di ‘[email protected]’ cioè dell’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ma di ‘[email protected]’, di cui non c’è traccia nel citato Indice.

Massimo Manetti - YouTube

Massimo Manetti

 

Quindi?

Un comune essere mortale potrebbe addirittura arrivare a pensare che qualcuno gli abbia tentato o fatto uno scherzo o peggio ancora che qualcuno sta tentando di fare un truffa da un indirizzo sconosciuto. Ricordiamoci tutti noi che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, come ente pubblico, ha il dovere, dico dovere e non la facoltà, e come noi abbiamo dei doveri, ricordiamoci che abbiamo anche dei diritti, di accreditarsi presso un apposito elenco creato per legge, specificando da quale recapito un contribuente può ricevere atti e provvedimenti dell’Agenzia stessa. Se ne deduce che se poi l’Agente della Riscossione invia quegli atti da un altro indirizzo non specificato in quel pubblico elenco, la notifica non avrà alcun valore, come stabilito dalla Ctp di Roma.

 

Un bel pasticcio?

Voglio cercare di essere ancora più chiaro, cerchiamo di capire bene qual è la questione. Il punto di partenza è l’articolo 3 bis della legge 53 del 1994, che stabilisce che la notificazione in via telematica degli atti «può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici elenchi». Se l’atto arriva da un indirizzo “non ufficiale”, ossia non contenuto in questi elenchi, si considera come «inesistente».

 

C'è altro?

Beh il principio di cui sopra non riguarda esclusivamente gli atti della riscossione, ma anche gli atti “sostanziali”. Quindi, anche gli Enti come l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e tutti gli apparati statali, qualora vogliano avvalersi della notifica a mezzo pec possono farlo esclusivamente utilizzando un indirizzo precedentemente comunicato ai Pubblici-Registri. Per intenderci l’indirizzo pec, deve essere presente nei registri pubblici come: INI-Pec, P.AA. Reginde. Qualora ciò non dovesse essere, si deve procedere all’impugnazione dell’atto al fine di non consentire all’Agente della Riscossione di porre in essere attività dell’esecuzione. Qualora siano scaduti i termini per poter impugnare l’atto notificato a mezzo pec, non c’e da disperarsi. Si potrà sempre fare qualcosa.

 

Quali sono gli indirizzi da cui partono le notifiche illegittime?

Per le notifiche pec – Agenzia delle Entrate Riscossione – ha attualmente comunicato ai pubblici registri solo 3 indirizzi di posta PEC e cioè [email protected], [email protected], [email protected]

Ebbene, se l’indirizzo da cui è partita la pec contenente l’atto della riscossione non è tra questi, la notifica può e deve essere contestata. Una ulteriore considerazione sul perché debba procedersi alla contestazione riguarda anche la interruzione dei termini prescrizionali. Far annullare l’atto notificato illegittimamente significa eliminare di fatto l’atto interruttivo della prescrizione, con buona probabilità, quindi, di vedersi definitivamente cancellato il debito, le sanzioni, gli interessi e gli agi della riscossione.

 

Quindi cosa deve fare chi ha ricevuto queste email?

Ebbene, se avete ricevuto una pec da un indirizzo simile a quello innanzi indicato non c’è tempo da perdere. Bisogna attivarsi per procedere alla impugnazione dell’atto.

 

 

 

 

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