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in collaborazione con susini group

L'indennità sostitutiva di mensa: a chi tocca pagarla? Il punto di Sandro Susini

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Chi deve pagare il pranzo del lavoratore? La questione, delicata e spesso discussa, è al centro dell'articolo di oggi di Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore di Susini Group. Un argomento che riguarda tutti i lavoratori e i datori di lavoro.

 

L’indennità sostitutiva di mensa è una somma che i datori di lavoro possono decidere, o meno, di erogare ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa.

Tale indennità può essere anche prevista da un contratto collettivo. In detto caso la somma diventa una voce retributiva a tutti gli effetti e dovrà essere assoggettata fiscalmente e previdenzialmente.

 

Solitamente, però, l’indennità non è disciplinata da contrattazione collettiva e quindi ha natura assistenziale nei confronti del lavoratore poiché destinata ad alleviare un disagio.

 

Il disagio del dipendente consisterebbe nell’essere costretto a mangiare fuori casa a seguito dell'orario di lavoro osservato.
Una tipica indennità sostitutiva di mensa che molte aziende adottano sono i buoni pasto.

 

I buoni pasti non sono un elemento della normale retribuzione, ma un'agevolazione di carattere assistenziale cosicché risultano essere esenti dall’imponibile fiscale e previdenziale fino ad un importo giornaliero di euro 4,00 se cartacei e di euro 8,00 se telematici.

Qualsiasi somma riconosciuta dal datore ai lavoratori a titolo di indennità sostitutiva di mensa, esclusi i buoni pasto, è imponibile fiscalmente e previdenzialmente con esclusione di quegli importi corrisposti a coloro che svolgono prestazioni con carattere di temporaneità o discontinuità, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di mensa. In tali casi vigono le medesime regole previste per i buoni pasto (esenzione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29).

 

Circolari INPS e risoluzioni Ministeriali confermano che l’esclusione dell’indennità sostitutiva di mensa dal reddito imponibile opera esclusivamente per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:
Orario di lavoro che comprenda la pausa pranzo;
Lavoro stabile presso un’unità produttiva;
Unità produttiva che non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione.

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